Deducibilità carburante per partite IVA e aziende nel 2026
La deducibilità del carburante dipende dalla categoria del veicolo e dal tipo di utilizzo, non dall'importo speso. Per professionisti e imprenditori individuali la percentuale è diversa da quella degli agenti di commercio, delle auto assegnate a dipendenti e dei veicoli strumentali. Conoscere le regole evita errori in dichiarazione e, soprattutto, la perdita dei benefici fiscali per mancanza di documentazione. La norma di riferimento è l'art. 164, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986) per le deduzioni e l'art. 19-bis1, DPR 633/1972 per la detrazione IVA.
Veicoli strumentali — 100% / 100%
Taxi, scuola guida, autonoleggio, autocarri e furgoni utilizzati esclusivamente per l'attività: deducibilità 100% sul costo e detrazione IVA 100%. L'esclusività dell'uso deve essere documentabile e sostenibile in caso di verifica fiscale.
Agenti e rappresentanti di commercio — 80% / 100%
Per la prima auto, il costo del carburante è deducibile all'80%; l'IVA è detraibile al 100%. Il costo fiscalmente riconosciuto del veicolo è limitato a 25.822,84 euro (tetto sul prezzo di acquisto). Dalla seconda auto in poi si applicano le percentuali ordinarie per uso promiscuo.
Auto assegnata a dipendente in uso promiscuo — 70% / 40%
Quando un'auto aziendale è assegnata a un dipendente per uso sia lavorativo sia personale per più di 183 giorni all'anno, l'azienda deduce il 70% del costo del carburante e detrae l'IVA al 40%. In capo al dipendente si genera un fringe benefit tassato in busta paga, calcolato sulle tabelle ACI per 15.000 km annui con una percentuale che varia per tipo di alimentazione: 10% per i veicoli elettrici, 20% per i plug-in, 50% per benzina e diesel.
Imprenditore individuale e professionista — 20% / 40%
Per chi ha una partita IVA e utilizza l'auto in modo promiscuo, il carburante è deducibile al 20% ai fini IRPEF. L'IVA è detraibile al 40%. Il costo fiscalmente riconosciuto del veicolo è limitato a 18.075,99 euro. Non esiste un massimale specifico sulla spesa di carburante: la percentuale si applica all'intero importo.
Chi aderisce al regime forfettario non deduce analiticamente le singole spese: il reddito si determina con il coefficiente di redditività previsto per la categoria ATECO. Il carburante non si scarica separatamente.
Le due condizioni obbligatorie: tracciabilità e fattura elettronica
Per poter dedurre il carburante — indipendentemente dalla categoria — devono essere soddisfatte due condizioni introdotte rispettivamente nel 2017 e nel 2020.
1. Pagamento tracciabile (dal 1° gennaio 2020)
Il D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, ha introdotto l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili. Sono accettati: carta di credito, carta di debito, carta prepagata, app di pagamento digitale, bonifico, assegno e fuel card aziendale. Il contante non è ammesso. Una singola operazione pagata in contanti rende quella spesa interamente indeducibile — sia ai fini del costo sia ai fini IVA — senza possibilità di sanatoria.
2. Fattura elettronica intestata alla partita IVA
La scheda carburante cartacea è stata abolita dalla L. 205/2017. Dal 2019 la documentazione fiscale è la fattura elettronica intestata alla ragione sociale e alla partita IVAdel soggetto che sostiene la spesa. Lo scontrino fiscale, anche se accompagnato da un pagamento con POS, non è sufficiente per la detrazione IVA. Per ottenere la fattura elettronica al self-service è generalmente possibile inserire la partita IVA al terminale oppure utilizzare le app delle principali compagnie petrolifere. Con l'operatore presente, basta fornire i dati fiscali prima dell'erogazione.
Deducibilità IRPEF/IRES e detrazione IVA: meccanismi distinti
Le due percentuali si applicano in modo indipendente sulla stessa fattura e non si escludono a vicenda. La detrazione IVA riduce l'imposta a credito sulla dichiarazione IVA: su 100 euro di IVA esposta in fattura, un professionista in uso promiscuo recupera 40 euro. La deducibilità IRPEF/IRES riduce il reddito imponibile: su 100 euro di costo carburante (IVA esclusa), un professionista in uso promiscuo deduce 20 euro, riducendo la base imponibile su cui calcola le imposte.
Quanto si risparmia in pratica: un esempio
Professionista con auto in uso promiscuo (regime ordinario) — spesa annua carburante 3.000 € IVA inclusa
Il beneficio concreto dipende dall'aliquota marginale IRPEF e dalla situazione IVA del soggetto. Chi documenta correttamente con fattura elettronica e pagamento tracciabile ottiene un risparmio reale rispetto a chi non lo fa.
Per capire quanto incide il carburante sui costi complessivi di un'auto aziendale, la guida a cosa determina il prezzo della benzina spiega la struttura del prezzo al litro — utile per stimare la spesa annua in base ai km percorsi. Per ridurre la spesa lorda, AllapompaIT consente di individuare i punti vendita più economici nella propria zona, incluse le pompe bianche, che spesso praticano i prezzi più bassi del territorio.
Domande frequenti
Quanto carburante può dedurre un professionista con partita IVA nel 2026?+
Un professionista con auto in uso promiscuo deduce il 20% del costo del carburante (IVA esclusa) ai fini IRPEF e detrae il 40% dell'IVA. Entrambi i benefici richiedono fattura elettronica intestata alla partita IVA e pagamento tracciabile.
Il contante è ammesso per dedurre il carburante?+
No. Dal 1° gennaio 2020 (D.L. 124/2019) il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (carta, app di pagamento, fuel card aziendale, bonifico). Una singola operazione pagata in contanti rende quella spesa interamente indeducibile, sia ai fini IRPEF/IRES sia ai fini IVA.
Basta lo scontrino del distributore per la detrazione IVA?+
No. Dal 2019 la scheda carburante cartacea è abolita. Serve la fattura elettronica intestata alla ragione sociale e alla partita IVA del soggetto che sostiene la spesa. Lo scontrino fiscale, anche se accompagnato da pagamento POS, non è sufficiente per la detrazione IVA.